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A partire dal 6 novembre 2006 sono state introdotte nuove norme da parte della comunità europea che regolano i contenuti del bagaglio a mano ammissibile a bordo degli aerei. In particolare è stata sensibilmente limitata la possibilità di traportare sostanze liquide nel proprio bagaglio a mano. Tutte le sostanze liquide (nelle quali si intendono incluse anche dentifrici, alcuni cosmetici e gli spray) sono ammesse solo in quantità ridotta (100ml), e devono comunque essere raccolte all'interno di una busta in plastica trasparente, fanno eccezione i medicinali.

Riportiamo a seguire la pagina come pubblicata dall'ENAC sul proprio sito all'indirizzo http://www.enac-italia.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/index.html, vi invitiamo comunque a consultare il sito dell'ENAC per avere gli aggiornamenti ufficiali.
Il comunicato pubblicato è aggiornato al 18 dicembre 2007.



Nuove Regole di Sicurezza negli Aeroporti dell'Unione Europea

Al fine di proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l'Unione Europea (UE) ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell'Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.
Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all'Unione Europea.
Le nuove misure si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell'Unione Europea, nonchè in Norvegia, Islanda e Svizzera.

COSA C'E' DI NUOVO?

All'atto della preparazione del proprio bagaglio

Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità. Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette (ved. illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.

In Aeroporto

Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:

Busta trasparente di dimensioni indicative 18 x 20 cm contenente dentifricio, spray e alcuni flaconi. Esempio di come deve essere portata dal passeggero. I liquidi comprendono:
(*) Prodotti di analoga consistenza :
Non ammesso
  • Crema di cioccolata
  • Burro di arachidi
  • Mascara liquido
  • Lucida labbra liquido
  • Yougurt, formaggio fresco
  • Formaggio squagliato (es. camembert)
  • Deodoranti aerosol, roll on
Ammesso
  • Sandwich preparati con crema di cioccolato
  • Sandwich preparati con burro di arachidi
  • Cipria, fard
  • Rossetto solido
  • Formaggi in forma solida (es. edam, parmigiano)
  • Talco in polvere
Lista suscettibile di ulteriori sviluppi


COSA NON CAMBIA?

E' ancora possibile: Nota

Transito negli aeroporti comunitari per i passeggeri provenienti da scali extracomunitari
I prodotti liquidi acquistati presso duty-free shops di aeroporti extracomunitari (ossia situati al di fuori dell'Unione Europea ed al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) possono essere confiscati negli eventuali scali di transito comunitari. In caso di voli diretti, invece, i liquidi possono essere regolarmente trasportati a bordo.
Il Regolamento Europeo 915/2007, del 31 luglio 2007, prevede l'equiparazione degli acquisti di sostanze liquide effettuati nei duty free shops di taluni scali extracomunitari a quelli dell'Unione Europea, purchè le misure di sicurezza adottate da tali scali siano equiparabili a quelle comunitarie, e sia stata conseguentemente raggiunta un'intesa fra l'Unione Europea ed il Paese interessato.
Dal 3 gennaio 2008 l'aeroporto di Singapore sarà , da questo punto di vista, equiparato agli scali europei; da quella data, quindi, nei duty-free shops di Singapore si potranno acquistare prodotti liquidi anche se sono previsti scali di transito in aeroporti comunitari prima della destinazione finale.
Verifiche di equiparabilità sono in corso su numerosi altri scali.

Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.

In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio.

Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.


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